Lo scopo di questo prontuario è quello di fornire
delle indicazioni il più possibile chiare e semplici a quelle persone
che intendono avvicinarsi al mondo delle armi o che già hanno avuto
degli approcci ma che necessitano di maggiori informazioni. Spesso si
sente dire che non è possibile ad un privato cittadino acquistare
un'arma o che per andare a sparare al poligono è necessario avere
il porto d'armi: queste sono grossolane imprecisioni. Con questa premessa
vogliamo spiegare che nel campo delle armi, così come accade in
molti altri settori, le leggi sono poco chiare: nel limite del possibile
abbiamo tentato di riassumerle con chiarezza. Proprio siccome le norme
non sempre sono ben chiare anche agli addetti ai lavori, esistano differenze
nell'applicarle: può accadere che una Questura richieda certi documenti,
mentre quella della provincia confinante non lo fa. È ovvio che
è impossibile conoscere tutte queste sfaccettature nell'interpretazione
delle norme e pertanto abbiamo fatto riferimento alla prassi più
generalmente applicata. Questo lavoro non ha la pretesa di essere un trattatello
giuridico e proprio per renderlo accessibile a chi è digiuno della
materia legale abbiamo evitato di inserire nel testo riferimenti a leggi
o ad altre norme. D'altra parte accade che, ad esempio, acquistiamo o
cediamo un'auto ed effettuiamo tranquillamente tali operazioni secondo
precise norme di legge che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci
sono perfettamente ignote. Sempre nello spirito di questo scritto, improntato
alla semplicità e al desiderio di soddisfare le curiosità
e i dubbi che si manifestano più di frequente, i suoi contenuti
sono volutamente limitati e contemplano i casi d’interesse più
comune e generale.
a cura di Paolo Tagini,
vicedirettore della rivista ARMI MAGAZINE
sommario
1. L’acquisto
1.1. L’acquisto di armi comuni da sparo
1.1.1. Il nullaosta
1.1.2. Le licenze di porto d’armi
1.1.3. La dichiarazione di vendita
1.2. L’acquisto delle armi antiche
1.3 L’acquisto delle munizioni e
delle polveri da lancio
1.4 L’acquisto di armi ad aria o a gas
compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia
cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo
di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890
1.5.
L’acquisto di bossoli, inneschi,
palle
1.6. L’acquisto di armi disattivate
2. La detenzione
2.1. La denuncia
2.2. La detenzione delle armi comuni da sparo
2.2.1.
Le armi da caccia
2.2.2. Le armi classificate per uso sportivo
2.2.3. Le altre armi comuni da sparo
2.2.4.
Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili
sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e
le
repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli
anteriori al 1890
2.3. La licenza di collezione
2.4. La detenzione delle armi antiche
2.5. La detenzione di munizioni e polveri
2.6 La vendita di un’arma
2.7
La custodia delle armi
2.8 Le alterazioni delle armi
2.9 Le munizioni
3.
Porto e trasporto delle armi da sparo
3.0.1. La licenza di porto di fucile
per lo sport del tiro a volo
3.0.2. La licenza di porto di fucile
per uso di caccia
3.0.3. La licenza di porto di pistola
o rivoltella per difesa personale
3.0.4. La carta di riconoscimento
per trasporto armi (carta verde)
3.0.5. Il permesso di trasporto per armi
sportive
3.0.6 Porto e trasporto delle armi ad
aria o a gas compressi, sia lunghe sia
corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non
superiore a
7,5 joule
3.2. Porto e trasporto delle repliche a
colpo singolo di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890
3.3.
Il comodato
Introduzione
Lo scopo di questo prontuario, aggiornato e ampliato rispetto alle precedenti
stesure, è quello di fornire delle indicazioni il più
possibile chiare e semplici a quelle persone che intendono avvicinarsi
al mondo delle armi o che già hanno avuto degli approcci ma che
necessitano di maggiori informazioni. Spesso si sente dire che non è
possibile ad un privato cittadino acquistare un’arma o che per
andare a sparare al poligono è necessario avere il porto d’armi:
queste sono grossolane imprecisioni.
Con questa premessa vogliamo spiegare che nel campo delle armi, così
come accade in molti altri settori, le leggi sono poco chiare: nel limite
del possibile abbiamo tentato di riassumerle con chiarezza. Proprio
siccome le norme non sempre sono ben chiare anche agli addetti ai lavori,
esistano differenze nell’applicarle: può accadere che una
Questura richieda certi documenti, mentre quella della provincia confinante
non lo fa. È ovvio che è impossibile conoscere tutte queste
sfaccettature nell'interpretazione delle norme e pertanto abbiamo fatto
riferimento alla prassi più generalmente applicata.
Questo lavoro non ha la pretesa di essere un trattatello giuridico e
proprio per renderlo accessibile a chi è digiuno della materia
legale abbiamo evitato di inserire nel testo riferimenti a leggi o ad
altre norme. D’altra parte accade che, ad esempio, acquistiamo
o cediamo un’auto ed effettuiamo tranquillamente tali operazioni
secondo precise norme di legge che, nella stragrande maggioranza dei
casi, ci sono perfettamente ignote.
Sempre nello spirito di questo scritto, improntato alla semplicità
e al desiderio di soddisfare le curiosità e i dubbi che si manifestano
più di frequente, i suoi contenuti sono volutamente limitati
e contemplano i casi d’interesse più comune e generale.
Abbreviazioni
c.d. = cosiddetta
cfr. = confronta
p.es. = per esempio
v. = vedere
§ = paragrafo
1. L’acquisto
L’acquisizione di un’arma da sparo presuppone che l’acquirente
sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla polizia.
Questa norma di carattere generale contempla due importanti eccezioni,
che riguardano:
- le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
- le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli
anteriori al 1890.
Per l’acquisto di armi appartenenti a queste due ultime categorie
non si richiede alcuna autorizzazione di polizia.
1.1. L’acquisto di armi comuni da sparo
L’ordinamento prevede due grandi categorie di armi: quelle da
guerra e quelle comuni da sparo. Per le prime le possibilità
di acquisizione e detenzione da parte del privato cittadino sono ridotte
a rarissimi e ben particolari casi, mentre le seconde sono quelle normalmente
destinate al mercato civile e quindi, in definitiva, sono quelle che
c’interessano maggiormente. Esse sono:
- i fucili con una o più canne ad anima liscia a ripetizione
manuale o semiautomatica (non a ripetizione automatica, cioè
capaci di tiro a raffica);
- i fucili con due canne ad anima rigata (c.d. fucili Express);
- i fucili con due o tre canne miste ad anime lisce o rigate (c.d. fucili
combinati);
- i fucili, le carabine, i moschetti con canna ad anima rigata a ripetizione
manuale o semiautomatica (non a ripetizione automatica, vale a dire
capaci di tiro a raffica);
- i revolver;
- le pistole (monocolpo o semiautomatiche);
- le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, di potenza superiore
a 7,5 joule;
- le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al
1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
1.1.1. Il nullaosta
Per acquistare una delle armi comuni da sparo che abbiamo elencato in
§ 1.1. è necessario possedere un titolo d’acquisto;
chi non è in possesso di un porto d’armi (v. § 1.1.2.)
dovrà munirsi di un nullaosta all’acquisto. Questo documento
è rilasciato dall’autorità di polizia e per averlo
occorre recarsi, secondo i casi, alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato
della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in
base al luogo di residenza dell’interessato. Per ottenere il nullaosta
è necessario compilare una domanda in carta libera nella quale
il richiedente, che deve avere compiuto la maggiore età e non
deve essere stato obiettore di coscienza, specifica obbligatoriamente
il motivo dell’acquisto (p. es.: difesa abitativa, pratica dello
sport del tiro a segno eccetera). Solitamente occorre accompagnare alla
domanda per ottenere il nullaosta un certificato medico; la firma del
richiedente deve essere autenticata.
Trascorso un certo periodo (solitamente qualche settimana) il nullaosta
è pronto e deve essere ritirato presso l’ufficio ove era
stato richiesto; può anche accadere che sia spedito direttamente
a casa.
Il nullaosta vale, su tutto il territorio nazionale, per trenta giorni
ma può essere rinnovato per uguale periodo.
In pratica, una volta ottenuto il nullaosta è finalmente possibile
acquistare l’arma; il passo successivo sarà la compilazione
della dichiarazione di vendita (v. § 1.1.3.)
1.1.2. Le licenze di porto d'armi
Mentre il nullaosta è un titolo d’acquisto occasionale
(serve per effettuare un solo acquisto, anche se di più armi),
le licenze di porto d’armi sono invece dei titoli d’acquisto
permanenti, ossia possono essere utilizzate per acquistare armi più
volte, fintanto che sono in corso di validità.
Le licenze di porto d’armi sono di tre tipi:
- licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo (v. §
3.1.);
- licenza di porto di fucile per uso di caccia (v. § 3.2.);
- licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale (v.
§ 3.3.).
Esse abilitano all’acquisto di qualunque tipo di arma comune da
sparo (che sono state elencate in § 1.1.).
1.1.3.
La dichiarazione di vendita
Chi cede un’arma ad un’altra persona è tenuto, oltre
a verificare la validità del nullaosta ovvero a controllare che
il porto d'armi non sia scaduto e che sia stata pagata la relativa tassa
(nel caso di una licenza di porto di fucile per uso di caccia), a compilare
una dichiarazione di vendita dell’arma (o delle armi nel caso
siano più di una). Questa dichiarazione può essere redatta
in carta libera e deve indicare le generalità del cedente (data
e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore, gli estremi del
titolo d’acquisto (numero del nullaosta, numero e data di rilascio
del porto d’armi) nonché tutti i dati identificativi dell’arma
(tipo, marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo
nazionale). A volte le Questure predispongono dei modelli che distribuiscono
gratuitamente per facilitare il compito dei cittadini.
Se l’acquirente utilizza il nullaosta, questo viene ritirato dal
venditore.
Se la transazione avviene fra due privati cittadini, la dichiarazione
di vendita è compilata in due copie originali, entrambe firmate
dal venditore e controfirmate dal compratore. Ognuna delle due parti
tratterrà una copia del documento.
Se il venditore è un armiere, sarà suo compito compilare
la dichiarazione di vendita dell’arma, che consegnerà all’interessato;
di solito è utilizzato un modulo stampato recante l’intestazione
dell’armeria.
Conclusa la fase dell’acquisto, è ora necessario passare
a quella successiva, la denuncia dell’arma (v. § 2.1.).
1.2. L’acquisto delle armi antiche
Per la legge italiana sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle
fabbricate prima del 1890.
È possibile acquistare le armi antiche con gli stessi modi relativi
alle armi comuni da sparo, ossia con il nullaosta o con un porto d’armi.
Vi è però un’ulteriore possibilità: costituisce
titolo d’acquisto per le armi antiche la licenza di collezione
per le stesse (v. § 2.4.).
Anche per quanto riguarda le armi antiche è necessario compilare
la dichiarazione di vendita e anche queste armi debbono essere denunciate.
1.3. L’acquisto delle munizioni
e delle polveri da lancio
Per l’acquisto delle munizioni (cartucce) e della polvere da lancio
(o polvere da sparo), utilizzata da chi spara con armi ad avancarica
o da chi ricarica domesticamente le cartucce, sono necessari gli stessi
documenti per l’acquisto delle armi comuni da sparo: il nullaosta
o un porto d’armi.
1.4. L’acquisto di armi ad aria o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati
di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche
a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al
1890
Queste armi possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di
valido documento di riconoscimento; sono consentiti la loro cessione
e il comodato purché avvengano con scrittura privata tra maggiorenni.
Non è però necessaria la scrittura privata qualora il
comodato sia di durata non superiore a quarantotto ore.
1.5. L’acquisto di bossoli, inneschi,
palle
Per questi altri componenti della cartuccia che sono di libera vendita
non è necessario alcun titolo per procedere al loro acquisto.
1.6. L’acquisto di armi disattivate
La legge prevede che, seguendo particolari norme, le armi da sparo (sia
comuni, sia da guerra) possano essere rese inattive in forma definitiva;
in tal caso questi oggetti non sono più “armi” ai
fini della legge e pertanto possono essere acquistati e detenuti liberamente
da chiunque.
2. La detenzione
Acquistata un’arma, occorre espletare ancora una formalità
? la denuncia ? per poterla detenere regolarmente; inoltre si deve considerare
che la legge pone dei limiti quantitativi al numero di armi che si possono
detenere in base alla loro tipologia. Certi tipi di armi possono essere
detenuti in numero illimitato, per altri esistono delle precise limitazioni
ai quantitativi che i privati cittadini possono avere: è importante
conoscere questi dati per evitare di superarli.
Un altro aspetto connesso alla detenzione che deve essere tenuto in
debito conto al fine di evitare di infrangere la legge è che
le armi non debbono essere assolutamente spostate dal luogo ove sono
state denunciate; la legge prevede dei precisi modi per il loro porto
e trasporto che saranno esaminate in seguito.
Non sono soggette all’obbligo della denuncia le armi ad aria o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati
di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche
a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al
1890.
2.1. La denuncia
L’ulteriore formalità che è necessario espletare
per possedere legalmente un’arma è la sua denuncia, un
atto mediante il quale il neoproprietario dell’arma stessa notifica
all’autorità l’avvenuta acquisizione e il luogo ove
l’arma è custodita. La denuncia ha carattere permanente,
cioè non deve essere rinnovata né è soggetta al
pagamento di tributi, né presenti né successivi.
Dal punto di vista pratico la denuncia è un modulo che può
essere acquistato in cartoleria o in tabaccheria e che deve essere compilato
in due copie. Quando ci si reca presso l’autorità (Stazione
dei Carabinieri, Commissariato della P.S. o Questura secondo i casi)
bisogna consegnare i due moduli debitamente compilati e firmati e la
copia della dichiarazione di vendita dell’arma.
La legge prescrive che il possesso dell’arma sia denunciato nel
più breve tempo possibile.
2.2. La detenzione delle armi comuni da sparo
Il privato cittadino può detenere, se regolarmente denunciate,
le seguenti armi comuni da sparo:
- un numero illimitato di fucili da caccia;
- sei armi classificate per uso sportivo;
- tre altre armi comuni da sparo;
- otto armi antiche.
2.2.1. Le armi da caccia
La legge-quadro sulla caccia stabilisce quali armi sono “da caccia”
ai fini del nostro ordinamento. Esse sono:
- i fucili a una o più canne ad anima liscia di calibro non superiore
al 12 con qualsiasi sistema di funzionamento;
- i fucili ad una o più canne ad anima rigata di calibro non
inferiore a 5,6 mm con bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm;
- i fucili combinati a due o tre canne in cui la canna liscia (o le
canne lisce) deve essere di calibro non superiore al 12 e quella rigata
(o quelle rigate) di calibro non inferiore a 5,6 mm.
Come sappiamo (cfr. § 2.2.), queste armi sono detenibili in numero
illimitato.
La legge esclude esplicitamente che le armi ad aria compressa siano
armi da caccia.
2.2.2. Le armi classificate per uso sportivo
La c.d. “legge Lo Bello” ha introdotto nel nostro ordinamento
la tipologia delle armi comuni da sparo classificate per uso sportivo.
È il ministero dell’Interno ad assegnare a un’arma
tale qualifica e in una decina di anni il loro numero è diventato
di diverse centinaia.
Quando s’intende acquistare un’arma classificata per uso
sportivo (che come tale sarà denunciata) è necessario
verificare che abbia effettivamente tale qualifica; di solito le case
costruttrici o gli importatori specificano nella loro pubblicità
se un’arma è “sportiva”. Bisogna infatti considerare
che un’arma apparentemente con caratteristiche sportive potrebbe
non avere la qualifica di legge (perché il costruttore o l’importatore
non l’ha richiesta) e solo le armi comprese nell’elenco
beneficiano dei vantaggi che derivano dalla qualifica di arma classificata
per uso sportivo.
Come sappiamo (cfr. § 2.2.), queste armi sono detenibili in numero
di sei.
2.2.3. Le altre armi comuni da sparo
Oltre alle armi da caccia e a quelle classificate per uso sportivo,
esiste nell’ambito delle armi comuni da sparo (v. § 1.1.)
una terza categoria, definibile solo in negativo: sono le “altre
armi comuni da sparo”, quelle cioè che non sono né
da caccia né sportive.
Appartengono a questa categoria tutte le pistole e i revolver da difesa
(che non hanno cioè ottenuto la qualifica per uso sportivo),
più tutti i fucili che non rientrano nella definizione di armi
da caccia (v. § 2.2.1.). Così sono “altre armi comuni
da sparo” un fucile con canna ad anima liscia di calibro superiore
al 12 (p. es. una doppietta calibro 10), un
fucile con canna ad anima rigata di calibro inferiore a 5,6 mm (p. es.
una carabina in calibro .17 Remington) o di calibro uguale a 5,6 mm
ma con bossolo di lunghezza inferiore a 40 mm (p. es. una carabina in
.22 Long Rifle).
Tutte le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, sono “altre
armi comuni da sparo” eccezione fatta per quelle classificate
per uso sportivo e per quelle di potenza inferiore a 7,5 Joule.
Come sappiamo (cfr. § 2.2.), le “altre armi comuni da sparo”
sono detenibili in numero di tre.
2.2.4. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica
non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche
ad avancarica di modelli anteriori al 1890
Una recente legge ha stabilito che queste due categorie non rientrano
più fra le armi comuni da sparo. Sono detenibili, senza obbligo
di denuncia, in numero illimitato.
2.3. La licenza di collezione
Chi intende possedere armi in numero superiore ai limiti che la legge
prevede mediante denuncia (v. § 2.2.), deve ottenere il rilascio
della licenza di collezione per armi comuni da sparo. In altre parole,
se s’intende possedere più di sei armi classificate per
uso sportivo e più di tre “altre armi comuni da sparo”,
è necessaria la licenza di collezione; essa, di fatto, non serve
per le armi da caccia poiché, come sappiamo, sono detenibili
in numero illimitato. Per le armi antiche, il caso è diverso
perché esiste una licenza di collezione apposita che sarà
trattata in seguito.
La licenza di collezione per armi comuni da sparo permette dunque la
detenzione di quante armi si vogliono, con un solo limite numerico:
un esemplare per ogni tipo di arma iscritta al catalogo nazionale. È
una licenza permanente (non deve essere rinnovata) e non è soggetta
ad alcun tipo di tassa. Di solito, all’atto della concessione
della licenza, l’autorità impone al suo titolare particolari
obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadio blindato eccetera).
È proibito detenere le munizioni delle armi in collezione e,
anche se la legge non lo vieta esplicitamente, per prassi si ritiene
che tali armi non possano essere usate. A questo proposito è
opportuno ricordare che esiste anche un altro caso per il quale può
essere richiesta la licenza di collezione. Chi intende detenere anche
una sola arma comune da sparo, ma non vuole farne uso e quindi non intende
avvalersi della facoltà di detenere il relativo munizionamento,
può richiedere la licenza di collezione per l’arma in questione
anziché farne denuncia (v. § 2.1).
2.4. La detenzione delle armi antiche
Come già sappiamo (cfr. § 2.2.), è possibile detenere
mediante denuncia otto armi antiche; chi intende possederne di più
deve ottenere la licenza di collezione per armi antiche, rare, artistiche.
Questo documento ha carattere permanente (non deve essere rinnovato)
e non è soggetto ad alcun tipo di tassa; non vi sono limiti al
numero di armi che possono essere inserite in questa licenza di collezione.
2.5. La detenzione di munizione e
polveri
Esistono precisi limiti al numero delle munizioni detenibili con denuncia,
e cioè: 200 cartucce da pistola o revolver e 1500 cartucce da
fucile da caccia. Nel caso si abbia in denuncia un fucile da caccia,
è possibile detenere fino a 1000 cartucce caricate a pallini
senza bisogno di denuncia; in ogni caso, queste 1000 cartucce rientrano
nel limite delle 1500 di cui si è appena detto.
La legge prevede la possibilità di detenere mediante denuncia
fino a 5 kg di polvere da sparo; bisogna però considerare che,
ai fini del raggiungimento di questo plafond, la polvere detenuta sciolta
fa cumulo con quella contenuta nelle cartucce eventualmente possedute.
La legge prevede espressamente che possa essere detenuto un numero illimitato
di bossoli innescati, senza obbligo di denuncia.
2.6. La vendita di un’arma
Chi detiene una o più armi e intende venderne deve, di fatto,
seguire la procedura inversa che abbiamo indicato in § 1.1., così
di seguito riassumibile.
In primo luogo è necessario verificare la validità del
nullaosta dell’acquirente ovvero controllare che il suo porto
d’armi non sia scaduto e che sia stata pagata la relativa tassa
(nel caso di una licenza di porto di fucile per uso di caccia); assolte
queste condizioni, il cedente deve compilare la dichiarazione di vendita
dell’arma (o delle armi). Come sappiamo, questa dichiarazione
può essere redatta in carta libera e deve indicare le generalità
del cedente (data e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore,
gli estremi del titolo d’acquisto (numero del nullaosta, numero
e data di rilascio del porto d’armi) nonché tutti i dati
identificativi dell’arma (tipo, marca, calibro, numero di matricola
ed eventuale numero del catalogo nazionale).
Se l’acquirente utilizza il nullaosta, questo viene ritirato dal
venditore.
Se la transazione avviene fra due privati cittadini, la dichiarazione
di vendita è compilata in due copie originali, entrambe firmate
dal venditore e controfirmate dal compratore. Ognuna delle due parti
tratterrà una copia del documento.
Se l’acquirente è un armiere, sarà suo compito compilare
una dichiarazione di acquisto dell’arma, che consegnerà
al venditore.
A questo punto è necessario comunicare all’autorità
di polizia l’effettuazione della vendita, in modo che possa essere
“scaricata” l’arma dalla denuncia di chi ha venduto.
Ci si reca dall’autorità presso di cui era stata denunciata
l’arma con la denuncia stessa, la dichiarazione di vendita e l’eventuale
nullaosta ritirato dall’acquirente. Si consegna il tutto e, solitamente,
la denuncia viene riconsegnata subito con l’arma venduta debitamente
depennata.
Per la vendita delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia
corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non
superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di armi antiche
ad avancarica di modelli anteriori al 1890 è sufficiente una
scrittura privata tra maggiorenni.
2.7. La custodia delle armi
La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con
ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Inoltre,
è punito chiunque, anche se munito della licenza di porto d’armi:
1) consegna o lascia portare un’arma a persona di età minore
dei quattordici anni, o qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio
di essa; 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele
necessarie a impedire che alcune delle persone indicate in precedenza
giunga a impossessarsene agevolmente.
Come si può capire, la legge non pone delle condizioni precise
al modo di custodire le armi, tuttavia pone l’obbligo della massima
diligenza.
Esiste un caso particolare, che riguarda i titolari di licenza di collezione
di armi (v. § 2.3.): devono adottare e mantenere efficienti difese
antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità
di pubblica sicurezza. La legge distingue dunque il caso del titolare
di licenza di collezione per armi comuni da sparo, sul quale non solo
incombe l’obbligo generale della diligente custodia, ma anche
quello di adottare determinate precauzioni che sarà la stessa
autorità di P.S. a stabilire.
2.8. Le alterazioni delle armi
Le armi (ad eccezione di quelle ad anima liscia e di quelle ad avancarica),
prima di essere immesse su mercato, sono sottoposte a una catalogazione
preventiva da parte del ministero dell’Interno. Si tratta di una
vera e propria fiche tecnica (viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale)
che, fra i vari dati, comprende anche la capacità del caricatore.
L’uso di un caricatore con capienza maggiore costituisce, ad esempio,
un reato. Le altre possibili alterazioni, oltre ad esempio alla trasformazione
del congegno di scatto dell’arma per consentirne il tiro a raffica,
riguardano soprattutto le dimensioni dell’arma stessa. In particolare,
si deve evitare di accorciarla perché in questo modo si renderebbero
più agevoli il porto e l’occultamento. I dati contenuti
nella catalogazione del Ministero dell’interno di cui si è
detto poc’anzi comprendono anche la lunghezza totale dell’arma
e quella della canna, per questo è facile stabilire se un’arma
sia stata alterata.
2.9. Le munizioni
La legge pone talune limitazioni alle munizioni utilizzabili nelle armi
comuni da sparo: non possono comunque essere caricate con pallottole
a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad
espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere
sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive.
Per quanto riguarda le palle ad espansione, il divieto non riguarda
le munizioni destinate alle armi da caccia o tiro al bersaglio, il che
significa che non è possibile utilizzare cartucce caricate con
palla ad espansione per la difesa personale, mentre le stesse munizioni
possono essere usate in poligono.
3. Porto e trasporto delle armi da sparo
Come abbiamo visto, in virtù della denuncia è concesso
di detenere una o più armi (e munizioni) nell’abitazione
indicata in questo documento e nelle sue appartenenze (giardino, cortile,
cantina, eccetera). La denuncia non presuppone assolutamente che l’arma
possa essere spostata dall’abitazione e per fare ciò è
necessario un documento apposito. Prima di entrare nei dettagli è
opportuno chiarire la differenza fra porto e trasporto. Quest’ultimo
deve essere inteso come il trasferimento dell’arma da un luogo
ad un altro come oggetto inerte e non suscettibile d’uso, in assenza
quindi della pronta disponibilità che caratterizza invece il
porto.
Di seguito elenchiamo i vari documenti che abilitano al porto o al trasporto
delle armi.
3.0.1. La licenza di porto di fucile
per lo sport del tiro a volo
Questo documento è rilasciato dal Questore e per averlo occorre
recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia di Stato o alla
Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato.
Per ottenerlo è necessario compilare una domanda; il richiedente
deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore
di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un
certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare,
un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato
da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di fucile
per lo sport del tiro a volo non paga tassa di concessione governativa;
vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale.
Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate per
il tiro a volo (il regolamento sportivo di questa disciplina permette
solo l’uso dei fucili con canna ad anima liscia di calibro non
superiore al 12) durante l’attività sportiva. Grazie ad
una recente circolare del ministero dell’Interno, con la licenza
di porto di fucile per lo sport del tiro a volo è possibile trasportare
tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.
3.0.2.La licenza di porto di fucile
per uso di caccia
Questo documento è rilasciato dal Questore e per averlo occorre
recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia di Stato o alla
Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato.
Per ottenerlo è necessario compilare una domanda; il richiedente
deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore
di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un
certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare,
un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato
da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di fucile
per uso di caccia paga tassa di concessione governativa annuale (attualmente
fissata in 260.000 lire ? 134,30 euro); vale per sei anni, senza necessità
di rinnovo annuale salvo l’obbligo di pagare la tassa di cui si
è detto se s’intende portare o trasportare armi.
Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate da
caccia (cfr. § 2.2.1.). Grazie ad una recente circolare del ministero
dell’Interno, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia
è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe
sia corte.
3.0.3. La licenza di porto di pistola
o rivoltella per difesa personale
Questo documento è rilasciato dal Prefetto. Per ottenerlo è
necessario compilare una domanda nella quale si specificano i motivi
per cui si desidera andare armati; il richiedente deve avere compiuto
la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza.
Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato
medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato
di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato da una
sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di pistola o
rivoltella paga tassa di concessione governativa annuale (attualmente
fissata in 170.000 lire ? 87,80 euro); vale per cinque anni ma ogni
anno deve essere rinnovata con richiesta nella quale si specificano
nuovamente i motivi per cui si desidera andare armati.
Con questo documento è possibile portare fino a tre armi corte;
secondo un’interpretazione corrente della legge, non è
possibile portare una pistola “sportiva” per difesa. Esistono
specifici divieti di porto dell’arma da difesa (nelle riunioni
pubbliche, nelle aule di tribunale, nei seggi elettorali, negli stadi
eccetera). Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, sui treni l’arma
può essere portata ma solo se scarica e smontata, mentre per
gli aerei deve essere consegnata all’atto dell’imbarco e
deve essere seguita una particolare procedura.
Grazie a una recente circolare del ministero dell’Interno, con
la licenza di porto d’arma da difesa è possibile trasportare
tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.
3.0.4. La carta di riconoscimento
per trasporto armi (carta verde)
Questo documento è rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno
Nazionale ed è vidimato dal Questore. Per averlo occorre informarsi
presso il poligono; di solito è necessario compilare una domanda,
il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve
essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda
alcune fotografie e un certificato medico. Vale per un anno, non paga
tassa e permette di trasportare le armi comuni da sparo, sia lunghe
sia corte, utilizzabili in poligono lungo la via più breve che
unisce il luogo in cui le armi si trovano al poligono stesso che l’ha
rilasciata e viceversa.
3.0.5. Il permesso di trasporto per
armi sportive
Questo documento è rilasciato dal Questore; per ottenerlo è
necessario compilare una domanda. Il richiedente deve avere compiuto
la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza.
Occorre accompagnare alla domanda un’attestazione rilasciata da
una sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un Club affiliato alla Fitav
dal quale risulti che l’interessato partecipa all’attività
sportiva. Il permesso di trasporto per armi sportive non paga tassa
di concessione governativa; vale per un anno.
Con questo documento è possibile trasportare tutte le armi classificate
per uso sportivo, sia lunghe sia corte, su tutto il territorio nazionale.
3.0.6. Porto e trasporto delle armi
ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono
dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule
Per questa categoria non è richiesta licenza dell’Autorità
di pubblica sicurezza; esse non possono essere portate fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non
possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
L’utilizzo delle armi appartenenti a questa categoria è
consentito ai maggiori d’età o ai minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in
poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico nel rispetto delle
norme di pubblica sicurezza.
Il loro trasporto deve essere effettuato usando la massima diligenza;
esse debbono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
3.2. Porto e trasporto delle repliche a
colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al
1890
Questa categoria differisce dalla precedente (v. § 3.2.) per quanto
riguarda il porto, che è sottoposto alla normativa vigente per
le armi comuni da sparo (e quindi è prescritta la titolarità
di un porto d’armi adatto al tipo di arma, cfr. § 3.).
Il trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica
di modelli anteriori al 1890, invece, si effettua liberamente, tenendo
conto che deve essere effettuato usando la massima diligenza, con le
armi scariche e inserite in custodia.
3.3. Il comodato
In precedenza abbiamo utilizzato in qualche occasione questo termine
mediante il quale la legge indica il contratto con il quale una parte
(comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o
immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato,
con l’obbligo di restituzione della stessa cosa. Il comodato è
essenzialmente gratuito.
Per quanto riguarda le armi comuni da sparo, sono vietati la locazione
e il comodato; due importanti eccezioni riguardano però le armi
da caccia (cfr. § 2.2.1.) e quelle classificate per uso sportivo
(§ 2.2.2.).
Non è dunque possibile prestare un’arma da difesa ad un’altra
persona; tale possibilità riguarda esclusivamente le armi classificate
per uso sportivo e quelle utilizzabili a caccia. Norme specifiche sono
invece state previste per le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica
non superiore a 7,5 joule e per le repliche a colpo singolo di armi
antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 (v. § 1.4.).
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